FONTE FEDEROTTICA -> link articolo: https://www.federottica.org/leggi.php?a=&idc=1669
Riportiamo quanto ricevuto dalla Federottica da parte della Ragioneria Generale dello Stato d’intesa con la competente Agenzia delle Entrate. Rispetto alle disposizioni già chiarite per l’invio dei dati per i soggetti con volume d’affari sopra i 400.000€, è invece necessario attendere il parere del Garante della Privacy in merito alle operazioni di invio semplificate per i soggetti obbligati all’invio dal 1 gennaio 2020. Sarà comunque nostra cura pubblicare eventuali aggiornamenti.
Modalità di trasmissione dei corrispettivi telematici fiscali
Il comma 6-quater dell’art. 2 del d.Lgs. n. 127/15, come modificato dall’art. 17 del DL 119/2018, stabilisce che “I soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, e dei relativi decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, possono adempiere all’obbligo di cui al comma 1 mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati, relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, al Sistema tessera sanitaria.”
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 del medesimo art. 2 e in attesa dell’emanazione dei decreti ministeriali richiamati dal predetto comma 6-quater (per i quali RGS e Agenzia delle Entrate sono ancora in attesa del riscontro da parte del Garante per la protezione dei dati personali), al fine di rendere operativa la sopra richiamata disposizione, è stata prevista la possibilità di programmare i Registratori Telematici (disciplinati dal provvedimento del 28.10.16 e successive modificazioni) in modo tale da consentire l’invio dei dati dei corrispettivi giornalieri validi ai fini fiscali (di cui al tracciato allegato alle specifiche tecniche del provvedimento del 28.10.16) ad uno specifico end-pointdel Sistema Tessera Sanitaria, già a partire dal 1° luglio 2019.
A partire da tale data (1/7/2019) e per il secondo semestre 2019, quindi, gli operatori IVA che effettuano cessione di farmaci o altri prodotti e prestazioni per i quali sono trasmessi i dati al Sistema TS invieranno al Sistema TS:
• per i soli soggetti con un volume d’affari superiore a 400.000 euro, i corrispettivi fiscali giornalieri, tramite i registratori telematici, secondo le modalità sopra riportate, che saranno indicate nelle specifiche tecniche del provvedimento del 28/10/2016, in corso di aggiornamento;
• I dati delle spese sanitarie dell’anno 2019 ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata (art. 3 D.Lgs. 175/2014), secondo le modalità vigenti, che pertanto non subiranno variazioni, nelle more dell’emanazione dei predetti decreti ministeriali.
A regime, dal 1 gennaio 2020, saranno operative le specifiche tecniche attuative dei decreti ministeriali previsti dal comma 6-quater del citato art. 2 del d.Lgs. n. 127/15, i quali, subordinatamente all’approvazione del Garante della privacy, prevedono per tutti gli operatori IVA (che inviano i dati al Sistema TS per la precompilata) la semplificazione della trasmissione dei dati delle spese sanitarie e dei corrispettivi.
Ciò, attraverso la trasmissione (mediante il Registratore telematico) al Sistema TS di un unico flusso, i cui dati sono sostanzialmente coincidenti con l’attuale flusso della precompilata, a cui sono da aggiungere i soli dati relativi all’aliquota IVA ovvero alla natura dell’operazione (ad esempio esente, non imponibile, etc.).
Tale flusso consentirà pertanto all’ operatore IVA di utilizzare un unico strumento – il RT – per rispettare il doppio adempimento di trasmissione dei dati fiscali e sanitari.
In sostanza, a regime, i software gestionali degli operatori IVA alimenteranno i registratori telematici con tutte le informazioni (fiscali e sanitarie) delle singole operazioni di vendita effettuate, queste ultime verranno memorizzate nella memoria sicura del RT e al contempo quest’ultimo – in maniera automatizzata – sarà in grado di predisporre, sigillare e inviare al Sistema TS i dati di dettaglio sia fiscali che sanitari della singola operazione (le casistiche che potrebbero aversi saranno quindi: cessione di bene o prestazione di servizio “sanitarie”; cessione di bene o prestazione di servizio “non sanitarie”; cessione di bene o prestazione di servizio “misti”).
Sarà poi il Sistema TS a trasmettere i dati cumulativi dei corrispettivi “fiscali” all’AE e, parallelamente, continuare ad alimentare il processo per la dichiarazione precompilata come effettuato fino ad oggi.
Opportunità della scelta di trasmissione corrispettivi tramite il Sistema TS
In materia di trasmissione dei corrispettivi telematici all’Agenzia delle Entrate, il citato comma 6-quater tiene conto della specificità dei corrispettivi relativi alle spese sanitarie, considerati i soggetti che già attualmente inviano i dati di tali spese sanitarie (tramite il Sistema TS) alla medesima Agenzia delle Entrate, per la dichiarazione dei redditi precompilata.
Pertanto, la “possibilità” prevista dal medesimo comma 6-quater di utilizzare il medesimo canale del Sistema TS per la trasmissione anche dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate comporta il vantaggio sia della semplificazione degli adempimenti a carico dei soggetti coinvolti (come sopra rappresentato), con conseguente semplificazione e razionalizzazione anche per gli aspetti inerenti la gestione e la manutenzione informatica, sia la necessaria garanzia per l’Agenzia delle Entrate di coerenza fra i dati trasmessi.
In alternativa, i soggetti interessati dovranno gestire la doppia modalità di invio dei dati (uno per la precompilata, tramite gestionale collegato al Sistema TS e l’altro per i corrispettivi fiscali, tramite Registratore telematico collegato all’Agenzia delle entrate), dovendone garantire la coerenza fra i dati dei flussi, che, in ogni caso, verrà verificata da parte dell’Agenzia delle entrate.
Comunicazione scelta modalità trasmissione corrispettivi al Sistema TS
Verrà prevista la funzionalità nel Sistema TS per la comunicazione di tale scelta