CORRISPETTIVI ELETTRONICI: cosa fare dal 1° gennaio 2020

L’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2915, come modificato dall’art.17 del Decreto Legge 119/2018, prevede l’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi IVA che effettuano operazioni al dettaglio di cui all’art. 22 del DPR 633/72, tra cui gli ottici.

 

L’obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000 e sarà esteso a tutti gli altri soggetti il 1° gennaio 2020.

La memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi devono essere effettuate tramite un Registratore telematico (RT) oppure utilizzando la procedura online dell’Agenzia delle Entrate, come specificato nella guida resa disponibile dall’Agenzia stessa e scaricabile.

Alla luce delle difficoltà di approvvigionamento dei Registratori telematici, il Decreto Legge n.34/2019 ha introdotto una moratoria delle sanzioni per il primo semestre di vigenza dell’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri.

 

Il primo semestre, detto anche “periodo transitorio”, decorre:

  • dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per i soggetti passivi con volume d’affari 2018 superiore a € 400.000, per i quali l’obbligo è entrato in vigore il I luglio 2019;
  • dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per tutti gli altri soggetti.

 

Nel “periodo transitorio” non si applicano sanzioni se la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri avviene entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione utilizzando le modalità telematiche transitorie individuate con il provvedimento direttoriale 236086/2019:

  • upload dei file i dati dei corrispettivi nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • procedura web che consente la digitazione manuale dei dati nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi;
  • trasmissione diretta o tramite intermediario abilitato (tipicamente, il commercialista).

 

L’Art. 15 del recente Decreto Legge 124/2019 ha modificato il decreto 119/2018 statuendo che i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, a partire dal 1 luglio 2020, dovranno adempiere all’obbligo esclusivamente mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri tramite i Registratori telematici (cosiddetto “flusso unico”).

Alla luce di quanto riportato, l’Agenzia delle Entrate, attraverso gli uffici preposti, non ha però ancora emanato le relative linee guida.

 

Nell’attesa, le normative in vigore consentono a tutti gli operatori sanitari (anche ai centri ottici) che sono obbligati ad inviare i dati al Sistema Tessera Sanitaria (TS), di continuare ad operare con le modalità attuali

 

mantenendo gli strumenti utilizzati per: 1) la certificazione dei corrispettivi (memorizzazione e trasmissione telematica degli stessi all’Agenzia delle Entrate e 2) per la trasmissione dei dati al sistema TS.

Per esempio, tali strumenti possono essere costituiti dal Registratore telematico (o da un misuratore fiscale nel “periodo transitorio”, purché i dati vengano trasmessi come specificato sopra) e da un software installato su un computer collegato che elabora i dati e invia gli scontrini “parlanti” al Sistema TS secondo le specifiche tecniche stabilite a suo tempo dalla relativa normativa.

Tuttavia va tenuto presente che dal 1 luglio 2020 la normativa attualmente in vigore impone all’esercente di inviare al Sistema TS tutti i corrispettivi giornalieri con flusso unico “automatico”. Ciò significa che l’esercente deve verificare che il Registratore telematico sia aggiornabile in modo da permettere dal 1°luglio 2020 l’invio telematico dei corrispettivi con flusso unico al Sistema TS.

 

Detto questo, in vista dell’evolversi della situazione anche in virtù della data del 1° luglio 2020, si consiglia vivamente di rivolgersi a fornitori di RT e software house in grado di garantire gli aggiornamenti necessari con costi certi. Quindi con esperienza specifica nel settore.

Inoltre, nel caso di utilizzo di un gestionale, si consiglia di contattare l’azienda produttrice del software per chiedere assistenza sulla tipologia di dispositivo RT eventualmente da acquistare in modo che sia facilitata l’integrazione (collegamento).

Per ulteriori informazioni: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/at-esterometro-e-corrispettivi-giornalieri-fase-transitoria-

 

– Prorogato al 2020 il divieto di emissione della fattura elettronica per le prestazioni sanitarie

Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 (DL 26 ottobre 2019, n.124) conferma il divieto anche per il 2020 di emissione delle fatture elettroniche nei confronti delle persone fisiche in relazione a prestazioni sanitarie, ovvero la vendita di prodotti ed erogazioni di servizi, per i quali vige l’obbligo della trasmissione dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini della compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

 

Questo il testo: All’articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, le parole “Per il periodo d’imposta 2019” sono sostituite dalle seguenti: “Per i periodi d’imposta 2019 e 2020.”

Si ricorda inoltre che il D.L. 135/2018 conosciuto come “Decreto semplificazioni”, tra le varie disposizioni, aveva esteso l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica a tutti gli operatori sanitari, anche per le operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione al Sistema TS.

 

FONTE FEDEROTTICA