Fatturazione elettronica

Cos’è la Fatturazione Elettronica tra Privati?

Per fatturazione elettronica si intende il nuovo sistema digitale per l’emissione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture che permette di abbandonare per sempre il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione.

Il nuovo formato in cui le fatture elettroniche devono essere prodotte, trasmesse, archiviate e conservate è un formato digitale chiamato XML (un linguaggio informatico che permette di gestire in forma elettronica l’intero ciclo di fatturazione)

Tale sistema prevede che il documento “fattura” venga firmato digitalmente ed inviato entro la mezzanotte del giorno di emissione al sistema centralizzato di interscambio gestito dall’Agenzia delle Entrate che certifica la transazione (SDI – Sistema di Interscambio).

Dopo aver effettuato i controlli previsti, lo SDI recapita la fattura al destinatario che riceve il file nella PEC, sul CODICE DESTINATARIO o nel portale adibito alla ricezione da lui attivato.

Da quando sarà obbligatoria?

A decorrere dal 1° gennaio 2019, tutte le fatture relative ad operazioni tra soggetti passivi (aziende o privati) residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni B2B), comprese le relative eventuali variazioni, dovranno essere emesse esclusivamente per via elettronica. Non sarà invece necessario inviare quietanze di pagamento e scontrini parlanti.

(Sarà possibile stampare su carta la fattura o trasmetterla via posta elettronica tradizionale solo come forma di garanzia, questa modalità di utilizzo non avrà piu’ alcun valore fiscale)

E’ necessario inviare comunque le spese detraibili al Sistema TS?

Assolutamente SI.

Ad oggi è necessario continuare a inviare al sistema TS gli scontrini parlanti e/o le nuove fatture elettroniche attive dal 01/01/2019 con le stesse modalità usate fino a oggi.

Chi è esonerato dal servizio di Fatturazione Elettronica?

Solo le imprese in regime forfettario e in regime di vantaggio sono esonerate dall’obbligo di trasmettere le fatture elettroniche ai loro clienti tramite il SdI, ma nulla vieta loro di adottare comunque questa modalità.

Le fatture di acquisto ricevute dalle imprese in regime forfettario e in regime di vantaggio da fornitori non rientranti nei suddetti regimi, invece, dovranno essere trasmesse da questi ultimi come fatture elettroniche tramite il SdI.

Una copia della fattura elettronica in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. Nella sezione delle informazioni anagrafiche del file della fattura elettronica dovrà essere inserito il codice destinatario convenzionale 0000000.

I clienti/consumatori privati sprovvisti di partita IVA fanno parte del nuovo obbligo di fatturazione elettronica?

Sì, l’obbligo di fatturazione elettronica che è stato introdotto dall’art.1 del Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, così come modificato dall’art. 1 comma dal 909 al 917 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (G.U. n.302 del 29 dicembre 2017) riguarderà i consumatori finali non in possesso di partita IVA (B2C) oltre che le imprese/aziende (B2B).

Il cliente/consumatore finale, come riceverà la Fattura Elettronica?

Le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dall’ Agenzia delle Entrate nel cassetto fiscale del consumatore; una copia della fattura elettronica in formato analogico (ossia stampata su carta o inviata via posta elettronica in PDF) sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura.

La copia della fattura elettronica stampata su carta o inviata in PDF non ha più alcun valore dal punto di vista fiscale, ma funzionerà come garanzia di acquisto.

Se il mio fornitore non trasmette le Fatture Elettroniche tramite SdI, ma continua a inviarmele in PDF, come devo comportarmi?

In questi casi, le aziende che ricevono le fatture dai loro fornitori nella vecchia maniera (pdf via mail o su carta), devono adempiere agli obblighi documentali ivi previsti mediante il Sistema di Interscambio, il che significa che dovranno essere loro a provvedere a generare e trasmettere al SdI le fatture elettroniche (più precisamente le autofatture elettroniche) in formato XML pervenute dal fornitore.
La suddetta procedura consentirà al cessionario/committente di procedere alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo fatturato, evitando le sanzioni di cui all’art. 6 comma 8 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 471.

Le Fatture Elettroniche ricevute dal 1° gennaio 2019 potranno essere stampate e conservate su carta oppure dovranno essere conservate unicamente in digitale?

Le fatture elettroniche in formato XML trasmesse e ricevute tramite il SdI dovranno essere conservate in formato digitale secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 17 giugno 2014 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2013.

Tale attività potrà essere svolta tramite soluzioni di conservazione digitale in-house (sconsigliato per la complessità delle operazioni) oppure affidando il servizio ai conservatori accreditati AGID.

L’Agenzia delle Entrate sarà obbligata a memorizzare tutte le fatture elettroniche che transitano dal SdI. Tale memorizzazione può essere considerata come conservazione, ai sensi del citato DMEF

Cosa significa SDI o sistema di interscambio?

E’ un sistema informatico, gestito dell’Agenzia delle Entrate, che ha 3 importanti funzioni:

  1. Ricevere le fatture sotto forma di file XML, l’unico accettato per Legge;
  2. Effettuare tutti i controlli necessari sui file ricevuti;
  3. Inviare, o meglio inoltrare, le fatture ricevute (in formato XML) ai destinatari;
  4. Informare del risultato delle operazioni di invio/ricezione;

Tra i compiti del Sistema di Interscambio non vi è quello di assolvere le funzioni relative all’archiviazione e alla conservazione delle fatture. Infatti, l’SdI non ha alcun ruolo amministrativo.

Quali tipologie di Fatture devono essere inviate ed entro quando?

Dal 1 Gennaio 2019 dovranno essere inviate telematicamente tutte le fatture, qualsiasi sia il soggetto destinatario. Non sarà necessario invece inviare quietanze di pagamento e scontrini parlanti, mentre le fatture su corrispettivo sono documenti che dovranno essere inviati.

Le fatture devono essere inviate entro le ore 24 della data di emissione

Cos’è il codice destinatario?

Il Codice destinatario rappresenta il ricevente della fattura elettronica ed è quindi consigliato comunicarlo a tutti i propri fornitori per ricevere le Fatture Elettroniche.

Tale identificativo potrà essere registrato sul sito web dell’agenzia delle entrate ed indicato come Indirizzo Telematico di riferimento per la ricezione delle fatture elettroniche passive.

Il Codice Destinatario oppure l’indirizzo PEC da inserire all’ interno della Fattura Elettronica può essere quello di un intermediario?

Il Codice Destinatario, composto da 7 caratteri alfanumerici, è attribuito dal Sistema di Interscambio ai soggetti che hanno in essere un canale di ricezione accreditato e che, per conto del cessionario/committente provvedono a ricevere la fattura elettronica dal SdI e a smistarla al https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/

Quindi, tra i servizi disponibili, selezionare la voce “Registrazione dell’Indirizzo Telematico dove ricevere tutte le fatture elettroniche” alla voce “Fatturazione elettronica”.

Ci sono sanzioni per il mancato invio delle fatture elettroniche?

Si, tutti i contribuenti che a partire da gennaio 2019 non assolveranno all obbligo di emettere fatture nel formato XML , saranno soggetti all’ applicazione delle sanzioni previste dall’ articolo 6 del D.Lgs n. 471/1997 il quale prevede un pagamento variabile dal 90% (min.) fino al 180% (max.) dell’imposta relativa all’ imponibile non documentato o registrato in modo adeguato.

Niente sanzioni per chi invia la fattura elettronica con un ritardo limitato, che non abbia impatto sulla liquidazione dell’imposta versata. E in ogni caso l’obbligo di emettere la fattura in giornata è da considerarsi flessibile in ragione dei tempi tecnici dell’iter di emissione. Sono chiarimenti contenuti nella circolare dell’Agenzia delle Entrate 13/2018, che risponde a una serie di quesiti relativi ai nuovi obblighi di fatturazione elettronica.

Come funzionerà l’invio delle Fatture Elettroniche da Iride?

IRIDE ha integrato un modulo per gestire interamente tutto il ciclo di fatture attive/passive/ricezione notifiche e conservazione digitale.

Rispetto alle caratteristiche di emissione di fattura tradizionale che già conosci, grazie a un partner specializzato, abbiamo implementato tutte le funzioni necessarie per la comunicazione con il Sistema di Interscambio, in maniera semplice, rapida e intuitiva, senza stravolgere il modo di utilizzo attuale.

Nel nuovo menù creato avrai a disposizione un ‘area dove potrai gestire l’invio , la ricezione e le notifiche sullo stato delle fatture, effettuare ricerche, inviare mail, stampare una copia per la garanzia e tanto altro.

Per maggiori informazioni sui costi e modalità di attivazione chiamaci a partire dal 15/10/2018 allo 0541 30 91 89.