Proroghe Registratori Telematici RT e TS

Il Decreto “Rilancio” presentato nei giorni scorsi da premier Conte, ancora in attesa di approvazione della Commissione Bilancio e quindi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, vuole intervenire in diversi ambiti, in modo trasversale, con l’intento di assicurare l’unitarietà, l’organicità e la compiutezza delle misure volte alla tutela delle famiglie e dei lavoratori, alla salvaguardia e al sostegno delle imprese, degli artigiani e dei liberi professionisti.

 

In attesa pertanto della sua ufficializzazione, proviamo a riassumiamo le principali misure di interesse per la categoria in ambito di sostegno alle imprese, di incentivo e di semplificazione fiscale.

 

Sostegno alle imprese e all’economia

Il decreto introduce misure immediate di sostegno alle imprese e agli altri operatori economici con partita Iva, compresi artigiani e commercianti, lavoratori autonomi e professionisti colpiti dall’emergenza sanitaria.

 

Tra le principali misure:

 

  • un contributo a fondo perdutoa favore dei soggetti esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, titolari di partita IVA, comprese le imprese esercenti attività agricola o commerciale, anche se svolte in forma di impresa cooperativa, con fatturato nell’ultimo periodo d’imposta inferiore a 5 milioni di euro. Il contributo spetta se l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 è stato inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, il contributo spetta anche in assenza del requisito del calo di fatturato/corrispettivi. L’ammontare del contributo è determinato in percentuale rispetto alla differenza riscontrata, come segue:
    1. 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a quattrocentomila euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    2. 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a quattrocentomila euro e fino a un milione di euro nell’ultimo periodo d’imposta;
    3. 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro e fino a cinque milioni di euro nell’ultimo periodo d’imposta. Il contributo non concorrerà alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e sarà erogato, nella seconda metà di giugno, dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al beneficiario previa istanza telematica;
  • L’esenzione dal versamento del saldo dell’IRAPdovuta per il 2019 e della prima rata, pari al 40 per cento, dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 per le imprese con un volume di ricavi compresi tra 0 e 250 milioni e i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi. Rimane fermo l’obbligo di versamento degli acconti per il periodo di imposta 2019;
  • Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che abbiano subito nei mesi di marzo, aprile e maggio una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente, si istituisce un credito d’impostanella misura del 60 per cento dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo. Il credito spetta ai soggetti con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo destinato allo svolgimento dell’attività o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, il credito d’imposta spetta nella misura del 30 per cento dei relativi canoni. Tale credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive. Può essere ceduto al locatore o al concedente o ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari;
  • La riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come “trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema”. L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, senza aggravi tariffari per le utenze interessate e in via transitoria e nel rispetto del tetto di spesa, le tariffe di distribuzione e di misura dell’energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020;

 

Indennità a sostegno del reddito

 

Nel decreto è prevista l’introduzione o la riconferma di diversi tipi di indennità di sostegno al reddito:

  • Ai liberi professionisti e ai collaboratori coordinati continuativi (co.co.co) già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità pari a 600 euro, viene automaticamente erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
  • Ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • Ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un’indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
  • Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO – commercianti e artigiani ) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell’indennità pari a 600 euro viene erogata un’indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020.

Tutte le indennità descritte in precedenza non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS.

 

Oltre a quelle già descritte, sono previste altre misure:

 

  • L’innalzamento a diciotto settimane della durata massima del trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in cassa integrazione straordinaria, nonché del trattamento di integrazione salariale in deroga;
  • Misure di semplificazione in materia di ammortizzatori sociali, consentendo ai datori di lavoro che non anticipano i relativi trattamenti, di richiedere il pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS;
  • Si estende a cinque mesi il termine previsto dal decreto-legge “Cura Italia” entro il quale sono vietati i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e quelli collettivi e sono sospese le procedure in corso;

 

Misure di incentivo e semplificazione fiscale

 

Sul fronte fiscale, tra l’altro, si prevede:

 

  • Cancellazione clausole IVA: soppresse definitivamente a partire dal 1 gennaio del 2021 le cosiddette “clausole di salvaguardia” che prevedono aumenti automatici delle aliquote IVA e delle accise su alcuni prodotti carburanti;
  • Detrazione nella misura del 110%delle spese sostenute tra il 1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Per tali interventi – come per altre detrazioni in materia edilizia specificamente individuate – in luogo della detrazione, il contribuente potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, che potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero per la trasformazione in un credito di imposta;
  • Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro: è previsto un credito di imposta dell’60% delle spese sostenute nel 2020 per la riapertura in sicurezza degli esercizi aperti al pubblico, nei limiti di 80.000 euro per beneficiario;
  • Credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro: ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del terzo del settore, viene riconosciuto un credito d’imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020. Il credito d’imposta spetta fino a un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario;
  • Compensazioni fiscali: a decorrere dall’anno 2020, il limite per la compensazione è elevato da 700 mila a 1 milione di euro;
  • Riduzione iva dei beni necessari al contenimento e gestione dell’epidemia: dal 22% al 5% su beni e dispositivi medici e di protezione individuale come ventilatori polmonari, mascherine e altri presidi per la sicurezza dei lavoratori. Fino al 31 dicembre 2020, la vendita degli stessi beni è totalmente esentata dall’Iva;
  • Versamenti sospesi fino a settembre: prorogato dal 30 giugno 2020 al 16 settembre 2020 il termine per i versamenti di imposte e contributi, già sospesi per i mesi di marzo, aprile e maggio. I versamenti potranno essere effettuati in unica soluzione o rateizzati;
  • Sospensione pagamenti per avvisi bonari e avvisi di accertamento: per i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo e il giorno antecedente all’entrata in vigore del decreto, i versamenti potranno essere effettuati entro il 16 settembre;
  • Proroga termini per notifiche atti: gli atti per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1°gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021;
  • Rinvio procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: rinviata al 1° gennaio 2021 l’applicazione della procedura di integrazione da parte dell’agenzia delle entrate dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il sistema di interscambio che non recano l’annotazione di assolvimento dell’imposta;
  • Rinvio dell’entrata in vigore di plastic tax e sugar tax al 1° gennaio 2021;
  • Rinvio della lotteria degli scontrini al 1° gennaio 2021;
  • Rinvio al 1° gennaio 2021 del termine obbligatorio per dotarsi del registratore telematico (fermo restando l’invio dei corrispettivi entro la fine del mese successivo);
  • Rinvio al 1° gennaio 2021 del termine per l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri al Sistema Tessera Sanitaria;
  • Modifiche alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) per il periodo di imposta 2020, in seguito all’emergenza sanitaria covid-19

 

FONTE FEDEROTTICA